Gio. Apr 18th, 2024

Il 30 gennaio 2013 si é svolta la 22ª edizione di Telefisco, il convegno de “L’Esperto Risponde” organizzato da Il Sole 24 ORE.

Appunti su Tassazione Risparmio e Investimenti
Appunti su Tassazione Risparmio e Investimenti

I lavori, dalle ore 9:30 alle ore 17:30, si sono incentrati su tutte le novità fiscali del 2013.

Mia sorella Cristina ha seguito la video- lezione dell’esperto Dott. Marco Piazza riguardante le novità fiscali su risparmio e investimenti. Ecco di seguito la sua relazione:

L’esperto illustra il quadro generale delle nuove imposte che gravano sulle attività finanziarie, intitolando la sua relazione “Poker di imposte sui risparmi”.

È proprio l’utilizzo del sostantivo “poker” che ci fa capire l’elevata numerosità delle imposte patrimoniali soprattutto rispetto al passato, molte delle quali vengono applicate secondo semplici meccanismi di cui il contribuente non se ne accorge nemmeno, altre invece la cui applicazione richiede un’esplicita decisione da parte dello stesso.
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Di fatto sono quattro le imposte patrimoniali che gravano sui risparmi finanziari:

  • L’imposta di bollo ordinario sui conti correnti e sui prodotti finanziari ;
  • L’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (Ivafe), dovuta solo dal 2012;
  • L’imposta sulle riserve matematiche, che grava sulle polizze vita;
  • L’imposta sulle transazioni finanziarie (Itf), versione italiana della Tobin Tax, che partirà da marzo 2013 e colpirà i trasferimenti di proprietà di alcune tipologie di azioni e strumenti partecipativi, le operazioni in derivati e le cd. operazioni al alta frequenza.

In sostanza a queste si aggiungono le imposte sugli immobili:

  • L’Imu, per gli immobili in Italia;
  • L’Ivie, l’imposta sul valore degli immobili all’estero detenuti dai residenti in Italia.

Tenuto conto che lo stesso investimento è tassato in modo diverso a seconda del fatto che sia o meno detenuto attraverso un intermediario residente e a seconda che siano localizzati in Italia o all’estero, nell’ottica del possessore dell’attività, i casi più frequenti di assoggettamento alle imposte patrimoniali sono rispettivamente:

  • Il detentore di partecipazioni societarie o strumenti finanziari partecipativi a scopo di investimento duraturo (ad esempio, l’industriale e i suoi soci e familiari);
  • I titolari di investimenti di liquidità amministrati o gestiti da intermediari finanziari italiani o esteri, compreso il correntista o il titolare di conti deposito;
  • Il contraente di una polizza di assicurazione italiana o estera;
  • Il possessore di immobili all’estero.

Passando all’analisi dei singoli casi, gli investimenti di liquidità devono essere distinti a seconda che siano detenute in amministrazione presso banche Sim, Sgr, Poste Italiane o comunque altri enti gestori italiani o siano detenuti all’estero.

Nel primo caso si applica l’imposta di bollo ordinario, che per il 2013 sarà applicata nella misura dello 0,15%, con una soglia di 4.500 euro solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche, sul valore di mercato dei prodotti finanziari in portafoglio alla data dell’estratto conto con ragguaglio in base ai giorni di possesso e alla quota di possesso.
Solo i conti correnti e i libretti di risparmio bancari e postali sono soggetti a una imposta fissa di 34,20 euro (100 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche) proporzionata ai giorni di durata del periodo rendicontato; con un’esenzione se la giacenza media del totale di conti e libretti detenuti dallo stesso contribuente presso lo stesso ente gestore non eccede 5 mila euro.

Nel caso in cui, invece, il cliente detenga attività finanziarie all’estero occorre distinguere a seconda che siano o meno amministrate da fiduciarie italiane o da altri intermediari italiani.
Nella prima situazione si applica l’imposta di bollo seguendo le stesse regole sopra descritte; nel secondo caso è dovuta l’imposta sulle attività finanziarie all’estero (Ivafe) nella misura dello 0,15% ragguagliata al periodo e alla quota di possesso dell’attività finanziaria, a tal fine deve essere compilato il quadro RM del modello Unico PF (l’Ivafe colpisce solo le persone fisiche residenti, mentre l’imposta di bollo ordinario colpisce chiunque).

Come già riferito esiste una particolare imposta anche sulle polizze assicurative, la cd. Imposta sulle riserve matematiche, alla quale sono assoggettate le compagnie di assicurazione residenti in Italia e non ma con libera prestazione di servizi in Italia, che abbiano assunto il ruolo di sostituto di imposta ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva sui proventi versati ai contraenti residenti in Italia in caso di riscatto anticipato. Tale imposta viene calcolata annualmente nella misura dello 0,5%, viene versata dalla compagnia assicurativa che si rivale in un momento successivo sul contraente aumentando il premio.

Se invece il contratto è stipulato con una compagnia estera in libera prestazione di servizi che non abbia assunto il ruolo di sostituto di imposta, anziché l’imposta sulle riserve matematiche , è dovuta l’imposta sul valore della polizza al 31 dicembre di ogni anno.

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Degna di nota è sicuramente l’imposta sulle transazioni finanziarie (Itf), la quale nelle sue tre tipologie grava sui trasferimenti di proprietà nella misura che varia dallo 0,12% allo 0,22%, sugli strumenti finanziari derivati in misura fissa determinata in funzione del valore e della tipologia della transazione e sulle operazioni ad alta frequenza, generate cioè da un algoritmo informatico, nella misura dello 0,02%.

Infine, riguardo alle imposte sugli immobili, la Legge di Stabilità ha riformulato, per il 2013, la disciplina dell’Ivie, prevedendo un’aliquota agevolata dello 0,40% sugli immobili adibiti ad abitazione principale da chiunque posseduti e non solo a quelli posseduti da dipendenti pubblici all’Estero.
Inoltre viene estesa a tutte le persone fisiche che possiedano immobili all’estero assoggettati all’Ivie l’esenzione dalla tassazione del reddito dell’immobile stesso ai fini Irpef. Nonostante tutto, la normativa Ivie non è ancora conforme e coerente con i Trattati Europei, secondo il relatore, infatti esistono ancora gravi incertezze nella determinazione della base imponibile dell’Ivie laddove non è applicabile il criterio catastale in particolare per gli immobili detenuti in Paesi Non UE o SEE White List; incoerenze sono presenti anche per i titolari di un diritto d’usufrutto e per il criterio temporale utilizzato per il cambio da applicare al costo d’acquisto dell’immobile.

Ciò che si evince dall’attuale situazione è che la struttura delle imposte patrimoniali c’è, deve essere ancora collaudata, di certo in futuro si dovrà agire più sulle aliquote e non sulla struttura, proprio perchè il metodo per tassare il patrimonio sicuramente esiste!

Cristina Gaetani

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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