Mar. Apr 16th, 2024

La crisi che stiamo vivendo dal 2007 possiamo dividerla, in ordine di comparsa, in tre parti: finanziaria, economica e occupazionale.

Quest’ultima è quella che vede le aziende in difficoltà costrette, a far ricorso, quando possibile, agli ammortizzatori sociali (es. cassa integrazione) e nei peggiori casi a licenziare e a chiudere del tutto l’attività. Così ci si ritrova con il lavoratore in disoccupazione.

Questo significa riduzione delle entrate in famiglia e contrazione delle uscite.

Per i lavoratori italiani l’uscita più importante è il mutuo con il quale si è acquistata la casa che si abita (la cosiddetta prima casa).

1^ Casa
1^ Casa

Qui entra in gioco la possibilità di sospendere, per un massimo di diciotto mesi, il pagamento dell’intera rata di mutuo grazie al “Fondo solidarietà mutui prima casa” che provvede al pagamento degli oneri finanziari, pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione, escluso lo spread applicato dall’Istituto di credito erogante.

La sospensione è prevista per mutui erogati di importo non superiore a 250mila euro, pagato da almeno un anno, e con l’indicatore ISEE del titolare del mutuo non superiore ai 30mila euro.

Non sono previste commissioni e/o spese di istruttoria.

Si può richiedere la sospensione al verificarsi di uno dei tre casi previsti:

Cessazione del rapporto di lavoro subordinato;

Cessazione del rapporto di lavoro di cui all’art. 409, n.3 del codice di procedura civile;

Per morte o riconoscimento di grave handicap con invalidità civile non inferiore all’80 per cento.

In presenza di mutuo cointestato, tali eventi possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari.

Le richieste di accesso al beneficio della sospensione vanno presentate presso la banca erogante che trasmette il tutto alla Consap (sul sito www.consap.it è possibile approfondire l’argomento e le limitazioni alla possibilità di sospensione), quest’ultima verificati i presupposti rilascia il “nulla osta” per la sospensione del pagamento delle rate di mutuo, che a sua volta la banca comunicherà all’interessato.

Alessandro Gaetani

Puoi saperne di più sui mutui, leggendo i seguenti libri:

Lascia un commento