Ven. Mar 29th, 2024

Nel mese di novembre dell’anno appena terminato, l’Ivass (Istituto di vigilanza sulle Assicurazioni Private – www.ivass.it) era intervenuta in tema di polizze assicurative pluriennali pubblicando sul suo sito un comunicato del Servizio Tutela del Consumatore con oggetto “Contratti di assicurazione pluriennali nei rami danni. Evidenza dello sconto in polizza e recesso”, rivolto alle Compagnie di Assicurazioni.

L’Ivass aveva marchiato negativamente la prassi delle Imprese di Assicurazione e loro intemediari di non chiarire adeguatamente, nei contratti pluriennali, lo sconto applicato riconosciuto a fronte della maggior durata della polizza; la condizione che in alcuni casi sia fatto genericamente asserire all’assicurato di aver fruito di uno sconto rispetto alla tariffa annuale; il mancato riferimento alle conseguenze derivanti dalla firma di un contratto pluriennale in termini di possibilità di recesso.

Ad avviso dell’Autorità di Vigilanza, la mancata esplicitazione dello sconto, impedisce all’assicurato di comparare concretamente la riduzione del premio applicato al contratto pluriennale, rispetto al premio di una corrispondente polizza annuale.

Quanto sopra compromette l’interesse dell’assicurato e si pone in conflitto con i principi di trasparenza e correttezza, sanciti dall’art. 183 (Regole di Comportamento) del Codice delle Assicurazioni Private.

Pertanto, l’Ivass aveva invitato le Compagnie e loro intermediari ad adattarsi alle indicazioni di opportunità riportate nel suddetto comunicato, entro la fine dell’anno appena conclusosi.

Prendendo spunto dal comunicato, segnalo le due indicazioni pratiche per gli Assicurati/Consumatori:

1) Chiedere sempre al proprio intermediario di indicare in polizza, in modo specifico e con adeguata evidenza grafica, la misura della riduzione di premio esercitata per il contratto di durata pluriennale;

2) Ricordarsi che a fronte della prima detta riduzione di premio, non si può esercitare la facoltà di recesso dal contratto, per i primi cinque anni di durata contrattuale.

Alessandro Gaetani

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