Mer. Apr 24th, 2024

Domenica scorsa è entrato in vigore l’articolo 31 della legge 27/2012 “Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada” così come definito dal Regolamento di attuazione D.M. 110/2013.

Semplificando cosa vuol dire?

Stiamo parlando della dematerializzazione del contrassegno RC Auto.

Pertanto la norma suddetta prevede la cessazione dell’obbligo di esposizione del contrassegno assicurativo non più utilizzabile per dimostrare l’esistenza e la validità della copertura assicurativa.

Quali sono dunque le novità introdotte?

Dal 18 ottobre 2015 le Compagnie di Assicurazione hanno l’obbligo di comunicare telematicamente alla banca dati ANIA presso la Motorizzazione Civile, l’accensione di una copertura assicurativa.

Infatti da tale data la validità della copertura è determinata dalle risultanze della predetta banca dati.

Cosa cambia per il cittadino assicurato?

Il contrassegno perde validità ai fini assicurativi e cessa l’obbligo dell’esposizione.

L’accertamento della copertura assicurativa avviene tramite dispositivi elettronici di controllo a distanza che leggeranno le targhe dei veicoli e ne verificheranno la copertura in tempo reale nella banca dati.

In caso di mancato aggiornamento della banca dati, esistenza della copertura può essere dimostrata mediante una ricevuta di pagamento del premio, che prevale sulle prevale sulle risultanze della banca dati.

Può verificare gratuitamente lo stato di copertura di qualsiasi veicolo accedendo alle banche dati ufficiali e certificate del sito del Ministero dei Trasporti (www.mitgov.it) e del Portale dell’Automobilista (www.portaledellautomobilista.it).

Segnalo inoltre che, alcune Compagnie di Assicurazioni hanno affiancato a tale controllo anche la possibilità di consultare le App (applicazioni) che in caso di incidente consentono di verificare gratuitamente e in tempo reale se un veicolo è assicurato, semplicemente inserendone il numero di targa.

Cosa non cambia?

Restano invariati sia la Carta Verde che il Certificato di Assicurazioni da tenere in auto.

Alessandro Gaetani

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