Mar. Apr 23rd, 2024

1^ Casa
1^ Casa

Il mutuo ideale. Guida pratica alla scelta del mutuo più conveniente. Con aggiornamento online
In tempo di crisi, come quello che stiamo vivendo ormai dal 2007, può capitare di perdere il posto di lavoro.

Pertanto ci si ritrova con una mancanza di reddito, che mette in difficoltà la famiglia nell’onorare i propri impegni finanziari.

Operativo dal 2015, entra in gioco l’accordo sottoscritto nel 2015 dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) e le Associazioni dei Consumatori (Acu, Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento difesa del Cittadino e Unione Nazionale Consumatori), che ha l’intento di ampliare le misure di sostegno alle famiglie in difficoltà attraverso la sospensione della quota capitale dei finanziamenti a medio e lungo termine.

L’accordo prevede che la clientela, in possesso dei necessari requisiti, possa richiedere la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutui e finanziamenti per gli anni dal 2015 al 2017.
Questo è il miglior ebook sui mutui
Qui, ci soffermiamo sui mutui garantiti da ipoteche, su immobili destinati ad abitazione principale.

Al fine di evitare sovrapposizioni con il Fondo di Solidarietà, attualmente in vigore, la richiesta di sospensione per questi ultimi è richiedibile solo al verificarsi del seguente evento (con riferimento ad uno dei cointestatari del mutuo entro due anni dalla data della richiesta): Sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (ad esempio CIG, CIGS, cd ammortizzatori sociali in deroga, nonché analoghe prestazioni di fondi di solidarietà di cui all’art.3 della Legge 28 giugno 2012 n. 92, contratti di solidarietà, altre misure di sostegno del reddito).


bilancia_180p150_MOL

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono quindi recarsi presso il proprio Istituto di Credito, per richiedere tutte le informazioni riguardanti costi, tempi e modalità operative, ricordando che non sono previsti costi e/o commissioni aggiuntive per l’istruttoria della pratica di sospensione.

Alessandro Gaetani

Lascia un commento