Le assicurazioni infortuni sono un particolare tipo di assicurazioni che
prevedono il versamento di un capitale da parte della compagnia di
assicurazioni in caso di decesso dell’assicurato o di un risarcimento nell’eventualità
in cui subentri un evento capace di limitare in maniera
totale o parziale, permanente o temporanea, la capacità lavorativa del
soggetto.
L’assicurazione contro gli infortuni deve essere intesa come una misura
che mira soprattutto a tutelare l’individuo dai danni patrimoniali
derivanti da un infortunio capace di limitare o impedire l’idoneo esercizio
dell’attività lavorativa.
Le assicurazioni contro gli infortuni non interessano esclusivamente i
soggetti in possesso di una regolare attività lavorativa; una polizza
contro gli infortuni può infatti essere stipulata anche da categorie di
individui per i quali il verificarsi di un infortunio può tradursi in un
danno patrimoniale, ancorché differito nel tempo (come, ad esempio,
nel caso della casalinga o dello studente). L’assicurazione infortuni può
tutelare l’individuo contro i rischi di natura professionale (quelli che
possono presentarsi nel corso dell’attività lavorativa dell’assicurato,
dichiarata dallo stesso nel contratto di assicurazione) oppure contro
quelli di natura extraprofessionale (che si possono verificare durante le
attività extra-lavorative o relative al tempo libero del soggetto).
Per essere definibile come tale e per poter dare luogo ad un indennizzo
da parte della compagnia di assicurazioni secondo le condizioni previste
dalla polizza, l’infortunio deve possedere alcune caratteristiche particolari.
L’infortunio, deve intendersi come un evento dovuto “a causa fortuita,
violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili”.
In base alla suddetta definizione, la causa alla base dell’infortunio
deve quindi essere fortuita, violenta ed esterna.

Quali sono le cause?

Causa fortuita: significa che l’infortunio non deve dipendere dalla volontà
del soggetto che lo ha subito, deve essere accidentale ed imprevisto.
Causa violenta: significa che l’infortuno deve avvenire in modo improvviso,
non deve essere il risultato di un’azione protratta nel tempo.
Causa esterna: significa che l’evento provocante l’infortunio deve provenire
dal contesto esterno all’individuo; all’interno della categoria
degli infortuni non possono essere fatti rientrare malattie o patologie,
in quanto interne all’organismo del soggetto che ne è vittima e non
provenienti dal mondo esterno.
Scopo delle polizze infortuni è quello di indennizzare l’assicurato o i
suoi beneficiari dai danni patrimoniali conseguenti al decesso, all’invalidità
permanente o all’inabilità temporanea dell’assicurato, qualora tali
eventi siano dipesi da un infortunio rispondente alle caratteristiche previste
dal contratto.
Tra gli infortuni che solitamente non rientrano all’interno della normale
copertura offerta da una polizza infortuni (salvo diverse indicazioni
contrattuali) è possibile trovare gli infortuni derivanti da attività
di carattere doloso compiute o tentate da parte dell’assicurato, gli
infortuni verificatisi nel corso di competizioni sportive o sport pericolosi
(non opportunamente segnalati alla compagnia di assicurazioni),
gli infortuni causati da guida in condizioni non idonee in base alle
vigenti disposizione, gli infortuni derivanti da ubriachezza e/o uso di
stupefacenti o allucinogeni, gli infortuni che avvengono nel corso di
guerre e insurrezioni, gli infortuni derivanti da particolari calamità
naturali (inondazioni, terremoti e movimenti tellurici).
Rimane comunque possibile proteggersi anche dagli infortuni che possono
derivare da alcune delle suddette attività o situazioni (come, ad
esempio, nel caso dei rischi sportivi), al prezzo di un sovrappremio sulla
polizza assicurativa. Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo
o tossicodipendenza e gli individui affetti da particolari disturbi o
malattie (epilessia, schizofrenia, sindromi organiche cerebrali, forme
maniaco-depressive, disturbi paranoici).
Al momento della stipula della polizza viene chiesto al soggetto che
intende assicurarsi di indicare con chiarezza la propria attività professionale
e lavorativa. L’attività professionale è uno dei criteri più
importanti su cui si basa la compagnia di assicurazioni per decidere se
assumersi o meno il rischio del cliente e per valutare il premio ad esso
associato. Risulta dunque fondamentale che l’assicurato indichi sempre
con la dovuta precisione alla compagnia assicuratrice il tipo di
professione svolto al momento della stipula del contratto di assicurazione,
premurandosi altresì di segnalare prontamente ogni cambiamento
di attività subentrato nel corso del tempo; in questo modo, l’assicuratore
ha la possibilità di controllare l’andamento del rischio e di
valutare l’eventuale aggravamento dello stesso a carico dell’assicurato,
regolandosi di conseguenza.
La polizza infortuni provvede a indennizzare l’assicurato o i beneficiari
nel caso in cui l’infortunio provochi il decesso, l’invalidità permanente
o l’inabilità temporanea dell’assicurato.

E se avviene il decesso dell’assicurato?

In caso di decesso dell’assicurato causato da infortunio, il beneficiario
indicato nel contratto ha diritto all’indennizzo alle condizioni previste
I beneficiari sono designati dalla persona che intende assicurarsi nel
momento in cui viene stipulata la polizza assicurativa oppure successivamente,
con idonea dichiarazione alla compagnia di assicurazioni o
tramite testamento. Qualora non sia stato designato alcun beneficiario
è previsto che, in caso di decesso dell’assicurato, l’indennizzo sia distribuito
in parti eguali ai suoi eredi.

Quali le coperture?

L’invalidità permanente

Per invalidità permanente si fa riferimento al caso in cui l’infortunio
produca danni irrimediabili e destinati a permanere per l’intera vita dell’assicurato,
tali da comprometterne la capacità di svolgere una qualsiasi
attività lavorativa. L’invalidità permanente deve manifestarsi entro
un certo periodo di tempo dal momento in cui si è verificato l’infortunio,
in base a quanto previsto dal contratto di assicurazione.
Per determinare l’indennizzo che deve essere corrisposto all’assicurato
in caso di invalidità permanente si fa riferimento ad apposite tabelle,
contenute nella polizza, che associano a ciascun tipo di menomazione
fisica (anatomica o funzionale) un valore percentuale indicativo della
riduzione della capacità lavorativa generica subita dal soggetto.
Le tabelle che si prendono in considerazione per stimare la riduzione
della capacità generica dell’assicurato di compiere un’attività lavorativa
variano da compagnia a compagnia. Esistono tuttavia due tabelle cui si
fa spesso riferimento: la tabella dell’Ania (Associazione Nazionale fra le
Imprese Assicuratrici) e quella dell’Inail (Istituto Nazionale Assicurazioni
Infortuni sul Lavoro), generalmente più favorevole all’assicurato.
In presenza di più menomazioni, per la determinazione dell’indennizzo
spettante all’assicurato si procede alla somma delle percentuali riconducibili
a ciascuna menomazione, fino ad una percentuale totale massima del 100%.
Su richiesta dell’assicurato (di norma, al prezzo di una maggiorazione
del premio) è possibile fare in modo che la compagnia di assicurazioni,
nel valutare l’invalidità permanente dell’assicurato, tenga conto dell’effettiva
occupazione lavorativa dello stesso. In questo caso, l’assicurato
sarà titolato a ricevere un risarcimento decisamente più consistente nell’eventualità
in cui l’infortunio vada a danneggiare irreparabilmente
quelle parti del corpo essenziali per lo svolgimento di quella specifica
attività lavorativa.
È possibile che il contratto di assicurazione preveda una franchigia a
carico dell’assicurato, che può essere assoluta o relativa.

L’inabilità temporanea

Per inabilità temporanea si fa riferimento al caso in cui l’infortunio
determini l’impossibilità per il soggetto assicurato di compiere la propria
occupazione lavorativa per un certo lasso di tempo.
In caso di inabilità temporanea all’assicurato viene garantita una diaria
giornaliera, volta ad arginare le conseguenze negative di natura
economica derivanti da un infortunio che limiti la capacità del soggetto
di svolgere la propria attività lavorativa per un determinato numero
di giorni. In genere, è previsto che sia riconosciuta all’assicurato una
diaria in forma ridotta nell’eventualità in cui l’inabilità non sia totale e
permetta comunque al soggetto assicurato di svolgere in parte la propria
attività lavorativa. Talvolta possono essere presenti delle franchigie;
la diaria, in questi casi, potrà essere versata dalla compagnia di
assicurazioni solo in presenza di un’inabilità temporanea che si protrae
oltre un certo periodo di tempo.