E’ tenuto al pagamento del canone chiunque detiene un apparecchio televisivo. Per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente – in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari – oppure tramite decoder o sintonizzatore esterno, secondo la definizione contenuta nella nota del 20 aprile 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico.
Trattandosi di un’imposta sulla detenzione dell’apparecchio, il canone deve essere pagato indipendentemente dall’uso del televisore o dalla scelta delle emittenti televisive.
Dal 2016 (legge di stabilità n.208 del 28 dicembre 2015) il Canone di abbonamento alla televisione per uso privato (abbr. Canone TV) viene riscosso dall’Agenzia delle entrate tramite la bolletta di energia elettrica.
Novità 2025*: l’importo del Canone Tv torna a 90 Euro e sarà addebitato in 10 rate mensili da 9 euro da gennaio ad ottobre.
Il Canone speciale
Devono pagare il canone speciale coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare (art. 27 del R.D.L. 21/02/1938 n. 246; art. 2 del D.L.Lt. 21/12/1944 n. 458 e art. 16 della L. 23/12/1999 n. 488), indipendentemente dall’uso al quale gli stessi vengono adibiti (quale ad esempio, visione di videocassette dimostrative, filmati, televideo, ecc.).
Esempio: Per cui se si possiede un appartamento per affitti brevi la presenza del televisore comporta il pagamento del canone speciale in quanto la detenzione dell’apparecchio si verifica fuori dell’ambito famigliare.
Alessandro Gaetani
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