È stata presentata lo scorso 3 aprile la Relazione annuale dell’Acf (Arbitro per le Controversie Finanziarie), con i dati del 2024 relativi alle dispute tra gli intermediari finanziari e i loro clienti.

Sono centosessantacinque milioni gli euro rientrati in otto anni nelle tasche dei risparmiatori che dal 2017 ad oggi si sono rivolti all’Acf.

Dai risultati emerge la crescita della rilevanza economica delle richieste di risarcimento sottoposte all’Acf. Per la prima volta il valore medio delle istanze dei risparmiatori ha raggiunto la cifra record di oltre 70.000 euro.

Balzano agli occhi due dati su tutti:

  • l’aumento della percentuale di ricorso con assistenza di un avvocato nonostante la piena gratuità prevista per i ricorsi all’Arbitro.
  • l’incremento (+44,4%) dei casi di estinzione anticipata dei procedimenti a seguito di accordi tra le parti (179 nel 2024 contro i 124 del 2023).

L’ACF decide su controversie che hanno ad oggetto la violazione da parte degli intermediari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che la normativa pone a loro carico quando prestano servizi di investimento e il servizio di gestione collettiva del risparmio (ad es. negoziazione o collocamento di titoli, consulenza in materia di investimenti, gestione di patrimoni).

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È possibile presentare ricorso all’Acf per le controversie tra un investitore/risparmiatore “retail” e un “intermediario”, come individuati dal Regolamento sull’ACF: banche, società di intermediazione mobiliare (sim) e soggetti che gestiscono fondi comuni di investimento (sgr, sicav e sicaf).

Con riguardo ai prodotti assicurativi, la competenza dell’ACF è limitata ai soli prodotti finanziario/assicurativi. Si tratta di contratti assicurativi, caratterizzati da una natura prevalentemente finanziaria, appartenenti ai rami vita III e V.

Per individuarli correttamente bisogna verificare in modo inequivoco che sul contratto sottoscritto vi sia una di queste 3 dizioni:

  • “prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit-linked” (Ramo III);
  • “prodotto finanziario-assicurativo di tipo Index-linked” (Ramo III);
  • “prodotto finanziario di capitalizzazione” (Ramo V).

Alessandro Gaetani

Fonte: Comunicato Stampa Acf  

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