Se ci riagganciamo all’articolo 1882 del codice civile nella parte che riguarda l’assicurazione contro i danni vediamo che:

“l’assicurazione è il contratto con cui l’assicuratore si obbliga a rivalere l’assicurato del danno ad esso prodotto da un sinistro”

Questa definizione è valida per tutti i tipi d’assicurazione contro i danni:

  • Assicurazione di cose
  • Assicurazione di persone
  • Assicurazione di responsabilità civile

In tutte e tre queste ipotesi l’assicurazione contro i danni si caratterizza per la sua funzione indennitaria: c’è un sinistro ed un danno da indennizzare.