Se ci riagganciamo all’articolo 1882 del codice civile nella parte che riguarda l’assicurazione contro i danni vediamo che:
“l’assicurazione è il contratto con cui l’assicuratore si obbliga a rivalere l’assicurato del danno ad esso prodotto da un sinistro”
Questa definizione è valida per tutti i tipi d’assicurazione contro i danni:
- Assicurazione di cose
- Assicurazione di persone
- Assicurazione di responsabilità civile
In tutte e tre queste ipotesi l’assicurazione contro i danni si caratterizza per la sua funzione indennitaria: c’è un sinistro ed un danno da indennizzare.