La propria abitazione può essere assicurata contro i rischi in quanto
inserita in uno stabile più grande (il condominio) con una polizza globale
fabbricati, oppure si possono scegliere formule di tipo diverso,
come la multirischio, quella contro i furti all’interno dell’abitazione o
quella per la tutela giudiziaria.
Le polizze multirischio rappresentano il prodotto più costoso che si può
trovare sul mercato assicurativo per proteggere la propria abitazione,
ma anche il più completo, in grado di coprire tutti i rischi correlati alla
casa. Le polizze multirischio coprono infatti i danni causati da un incendio
all’abitazione, da un furto all’interno dell’abitazione e anche la
responsabilità civile per i danni a terze persone causati dall’abitazione.
La garanzia incendio
L’assicurazione incendio dell’abitazione tutela l’assicurato dal punto di
vista economico nel caso in cui il verificarsi di un incendio (e/o di altri
eventi più o meno correlati, opportunamente specificati nel contratto di
polizza) provochi danni all’immobile di sua proprietà.
La garanzia contro l’incendio può riguardare sia l’immobile, sia il suo
contenuto. Per immobile s’intendono tutti gli impianti fissi; per contenuto
e/o arredamento s’intendono tutte le cose che nell’abitazione/casa
sono rimovibili. Sono coperti dalla stessa polizza anche altri edifici
come per esempio il garage e altre dipendenze site negli spazi adiacenti
al fabbricato, questi però non possono superare 1/10 della superficie
complessiva assicurata, altrimenti devono essere indicati espressamente
nella polizza e assicurati separatamente.
L’assicurazione contro l’incendio è consigliabile a chiunque possieda una
abitazione, ai soggetti che vivono in affitto (rischio locativo), e agli individui
che abitano in un condominio, le comuni polizze globali fabbricati,
infatti non coprono il contenuto dell’abitazione del singolo condomino.
In genere la copertura delle polizze incendio non riguarda esclusivamente
i danni conseguenti un incendio, ma anche una serie di danni
derivanti da altre tipologie di eventi e situazioni come ad esempio:
• danni causati da fulmini;
• danni causati da tempeste;
• danni generati da esplosioni, implosioni e scoppi;
• danni causati da alcuni particolari fenomeni atmosferici,
quali neve, grandine, vento;
• danni risultanti da atti di tipo vandalico o eventi sociopolitici,
come tumulti o scioperi;
• danni conseguenti ad eventi di altro genere, quali precipitazioni
di aerei o satelliti sull’immobile, fumo o gas, onda sonica,
fenomeni elettrici.
Va comunque ribadito che ciascuna compagnia assicurativa applica i
propri criteri nel determinare cosa è assicurato o meno dalla propria
polizza assicurativa, motivo per cui alcuni dei suddetti aspetti potrebbero
anche non essere coperti da una specifica polizza incendio.
Si deve peraltro osservare che esistono delle tipologie di danno che, per quanto appaiano molto simili a quelle sopra esposte, non sono generalmente
coperte dalle polizze incendio come ad esempio:
• danni conseguenti all’effetto di inondazioni;
• danni conseguenti all’effetto di terremoti;
• danni conseguenti all’effetto di alluvioni;
• danni conseguenti all’effetto di frane;
• danni conseguenti all’effetto di gelo.
È dunque opportuno in tutti i casi mettersi d’accordo con la compagnia
in merito alla natura e la tipologia delle garanzie da includere nel proprio
contratto di polizza, che dovranno essere opportunamente tarate in
rapporto alle proprie esigenze specifiche.
L’assicurazione incendio dell’abitazione deve essere prestata:
• per il “fabbricato” in base al suo costo di ricostruzione a nuovo,
escluso soltanto il valore dell’area;
• per il “contenuto” in base al costo di rimpiazzo con altre cose nuove
eguali oppure equivalenti.
Esiste la forma di assicurazione “a valore intero” che prevede la
copertura della totalità dei beni assicurati. Se al momento del sinistro
le somme assicurate risultano inferiori al “valore a nuovo” o al costo
di rimpiazzo, il risarcimento dell’eventuale danno avviene in misura
proporzionale alla “scopertura” (o sotto-assicurazione).
Per esempio: se il valore a nuovo del bene è eguale a 100 e la somma
assicurata al momento del sinistro risulta pari a 50, nel caso di un
danno pari a 30 l’assicurazione risarcirà in proporzione e cioè solamente
15.
L’assicurazione può anche essere prestata nella forma “a primo rischio
assoluto” ed in tal caso l’assicuratore si obbliga a pagare il danno fino
alla concorrenza della somma assicurata senza l’applicazione della
“regola proporzionale”.
La garanzia Furto
L’assicurazione furto in casa mette nelle condizioni di poter essere risarciti
dei danni subiti in casi di furti e rapine e, più in generale, in tutti
quei casi dove delle attività criminosa hanno portato alla perdita di
beni custoditi all’interno dell’abitazione. A questo proposito è utile sapere
che il premio finale stabilito per una polizza furto casa è determinato
soprattutto da due fattori:
• le caratteristiche della casa (diversificazione a seconda sia appartamento
o villa);
• la zona di residenza.
È noto a tutti che la maggior parte dei furti
avviene nelle grandi città, zone, appunto, dove il premio finale per questo
tipo di assicurazione risulta essere mediamente più elevato.
Indipendentemente dalla zona di localizzazione e residenza della casa,
esistono diverse strategie per ridurre il proprio premio assicurativo, ad
esempio dotando l’abitazione di un impianto d’allarme.
La compagnia una volta rilevata la presenza del sistema d’allarme, proporrà
una soluzione più economica in quanto il rischio che nell’abitazione
possa avvenire un furto od una rapina diminuisce drasticamente.
Ma come si può assicurare il contenuto dell’abitazione dal rischio furto?
La soluzione prevista da questi tipi di contratti è l’assicurazione furto
casa a valore intero.
In sostanza in questo caso viene coperto il valore intero degli oggetti
contenuti all’interno dell’abitazione, definendo a priori il valore complessivo
dei beni: attenzione a non dichiarare un valore inferiore per
risparmiare sul premio assicurativo, perchè in caso di furto si rischia di
essere rimborsati solo in proporzione al valore dichiarato in polizza.
Poiché non è semplice stimare il valore di tutto ciò che è contenuto
nella casa, la compagnia assicurativa considera un margine di differenza
che può oscillare tra il 10% ed il 15%, consentendo il rimborso totale
anche in caso di dichiarazioni inferiori rispetto al valore reale dei preziosi
conservati all’interno dell’abitazione.
Un’altra formula, più semplice e più diffusa, è quella a primo rischio assoluto significa che, indipendentemente dal valore custodito nell’abitazione, si richiede di essere assicurati per una certa cifra. In caso di furto si verrà rimborsati per la cifra stabilita in polizza senza ulteriori approfondimenti ed investigazioni, indipendentemente che il reale valore di ciò che è stato rubato corrisponda a quella cifra. Con minore elasticità sono considerati i casi in cui sono chiamati in causa preziosi e denaro contante.
In caso di sinistro occorre sporgere denuncia il prima possibile, possibilmente entro i primi tre giorni dal momento in cui è avvenuto il
sinistro o l’assicurato ne sia venuto a conoscenza.
La compagnia di assicurazioni dovrà essere debitamente informata in
merito ai danni subiti dai beni assicurati conseguentemente al verificarsi
del sinistro e si renderà necessaria una puntuale descrizione degli
eventi (segnalando altresì l’eventuale intervento delle autorità e allegando,
qualora possibile, materiale probatorio del danno, come ad
esempio fotografie).
La garanzia Responsabilità civile (Capofamiglia)
Spesso viene abbinata alla polizza della casa l’assicurazione responsabilità
civile privata detta anche del capofamiglia.
Questa polizza copre i danni che l‘assicurato o i suoi familiari, nonché le persone che vivono stabilmente con lui, provocano a terzi con il conseguente obbligo di risarcimento fino al massimale stabilito nella polizza.
Normalmente sono compresi in garanzia anche i fatti commessi dai domestici.
I rischi solitamente coperti dalla polizza RC vita privata sono:
• proprietà e conduzione della casa o dell’appartamento adibiti
a dimora abituale e saltuaria, comprese pertinenze, dipendenze
ed impianti, spargimento di acqua, esplosioni di gas
(limitatamente alle lesioni personali), caduta di antenne;
• intossicazione o avvelenamento da cibi e bevande;
• proprietà e possesso di animali domestici;
• messa in moto di veicoli e natanti a motore da parte
dei figli dell’assicurato di età inferiore ai 14 anni avvenuta
all’insaputa dei genitori;
• danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio. Nella polizza RC vita privata sono coperti sempre solo i danni provocati
involontariamente (colposi) e non quelli intenzionali (dolosi).
Questa polizza è indispensabile per chiunque si possa trovare di fronte
a richieste di risarcimento per danni causati nell’ambito della vita privata.
Bisogna tenere sempre presente che, chi cagionare un danno, è
responsabile e, se non tutelato da copertura assicurativa, deve risarcire
il terzo con l’intero patrimonio personale.
Alessandro Gaetani
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