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E’ del 2015 la firma del Protocollo d‘Intesa per favorire la sospensione del pagamento delle rate dei mutui tra ABI, Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le 14 Associazioni dei Consumatori che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie colpite da eventi calamitosi.
È determinante l’emissione dell’ordinanza della Protezione civile, in cui si fa esplicito riferimento al suddetto accordo, per assicurare tempestività degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali.
In merito alla sospensione del pagamento delle rate dei mutui è prevista da parte dei soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici la presentazione di un’autocertificazione del danno subito.
Questi hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione.
L’Italia è un paese con un territorio fragile e vulnerabile soggetto sempre più spesso a eventi di dissesto idrogeologico e alluvioni, siccità e incendi estivi, eventi sismici.
Vediamo allora quali sono stati nell’ultimo anno gli eventi in cui c’è stata la necessità di far scattare l’operatività della sospensione del pagamento delle rate dei mutui (in alcuni casi anche con successive proroghe del periodo, tuttora in vigore):
- In conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena e Rimini;
- In conseguenza dei gravi incendi e dell’eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato i territori delle province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani;
- In conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 24 ottobre al 5 novembre 2023 nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;
- In conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre 2023 ai primi giorni del mese di novembre 2023 nel territorio delle Province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Ravenna;
- In conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che, a partire dal giorno 2 novembre 2023, hanno colpito i territori delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato.
Attenzione: la sospensione non comporta l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria, la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo, la richiesta di garanzie aggiuntive
Lo sapevi che…
E’ stato approvato il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici
Alessandro Gaetani