Dal 2011 è cambiata la copertura per il cliente in caso di fallimento dell’Istituto di Credito.
Infatti, in attuazione della direttiva europea 2009/14, è entrato in vigore il D. LGS. 49/2011(in fondo allego il documento), che, di fatto, introduce un meccanismo nuovo per le gestioni dei fallimenti bancari.
Le nuove norme prevedono che rispetto ai 103.291,38 euro prima previsti, il tetto massimo di rimborso, in caso d’insolvenza della banca, passa a 100.000,00 euro (il rimborso riguarda solo le somme in giacenza sui conti correnti e depositi).
Chi effettua il rimborso è il Fondo interbancario di tutela dei depositi, al quale hanno l’obbligo di aderire le banche italiane.
Anche i termini del rimborso sono stati modificati, infatti, anziché i tre mesi, con il nuovo decreto diventano venti i giorni lavorativi, entro cui avviene il rimborso, dalla data in cui si producono gli effetti della liquidazione coatta con provvedimento della Banca d’Italia per circostanze eccezionali (con possibilità di proroga di ulteriori dieci giorni).
Alessandro Gaetani