
Dal 1° gennaio 2021 entra in vigore la nuova definizione di default prevista dal Regolamento europeo relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento; la nuova definizione introduce criteri che risultano, in alcuni casi, più stringenti rispetto a quelli finora previsti. La definizione di default riguarda il modo con cui le singole banche e intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali.
Questo si legge sul sito della Banca d’Italia che, successivamente, ha dovuto fare chiarezza in merito ai parametri previsti dall’EBA (Autorità indipendente dell’Unione europea, che opera per assicurare un livello di regolamentazione e di vigilanza prudenziale efficace e uniforme nel settore bancario europeo) con un “question and answer” specifico sulle regole che le banche europee dovranno applicare dal 1° gennaio 2021.
In particolare si fa notare come, per quanto riguarda le segnalazioni alla centrale rischi, la nuova definizione di default non modifichi nella sostanza i criteri ad esse sottostanti.
E in più, tra le altre precisazioni, si sottolinea che:
- non è stato introdotto nessun divieto di consentire sconfinamenti di conto: tale concessione di fatto rimane discrezione delle policy interne alle banche;
- la soglia di rilevanza per lo sconfinamento non è costituita solo dalla soglia assoluta (100 euro per i clienti privati).
Ancora una volta si evidenzia l’importanza di informarsi presso le fonti ufficiali per evitare inutili allarmismi che non fanno bene agli intermediari finanziari ma soprattutto ai loro clienti.
Alessandro Gaetani
Per approfondire:
Entrata in vigore della nuova definizione di default
Comunicazione del 10 giugno 2020. Decorrenza dell’applicazione della nuova disciplina sul default.