In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, del decreto legislativo sui lavori usuranti, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 13/04/2011, riporto le ultime norme legislative:
Art. 1 Legge 183/2010 (proroga della delega al Governo per la riforma della normativa)
Il Governo e’ delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu’ decreti legislativi di riassetto normativo, al fine di concedere ai
lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008 la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli
previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 3, lettere da a) a f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
Restano ferme le modalità procedurali per l’emanazione dei predetti decreti legislativi indicate nei commi 90 e 91 e le norme di copertura finanziaria di cui al comma 92 del citato articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano, ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, una clausola di salvaguardia, volta a prevedere che, qualora nell’ambito della funzione di accertamento del diritto al beneficio emergano
scostamenti tra gli oneri derivanti dalle domande accolte e la copertura finanziaria prevista, trovi applicazione un criterio di priorità, in ragione della maturazione dei requisiti agevolati, e, a parita’ degli stessi, della data di presentazione della domanda, nella decorrenza dei trattamenti pensionistici.
Art.1 comma 3 Legge 247/07 (Delega per la riforma della normativa)
Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione di un requisito anagrafico minimo ridotto di tre anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto 2004, n. 243;
b) i lavoratori siano impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che, fermi restando i criteri di cui alla successiva lettera c), possano far valere, nell’arco temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» che, all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;
c) i lavoratori che al momento del pensionamento di anzianità si trovano nelle condizioni di cui alla lettera b) devono avere svolto nelle attività di cui alla lettera medesima:
1) nel periodo transitorio, un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa;
2) a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa;
d) stabilire la documentazione e gli elementi di prova in data certa attestanti l’esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, anche con riferimento alla dimensione e all’assetto organizzativo dell’azienda, richiesti dal presente comma, e disciplinare il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva;
e) prevedere sanzioni amministrative in misura non inferiore a 500 euro e non superiore a 2.000 euro e altre misure di carattere sanzionatorio nel caso di omissione da parte del datore di lavoro degli adempimenti relativi agli obblighi di comunicazione ai competenti uffici dell’Amministrazione dell’articolazione dell’attività produttiva ovvero dell’organizzazione dell’orario di lavoro aventi le caratteristiche di cui alla lettera b), relativamente, rispettivamente, alla cosiddetta «linea catena» e al lavoro notturno; prevedere, altresì, fermo restando quanto previsto dall’articolo 484 del codice penale e dalle altre ipotesi di reato previste dall’ordinamento, in caso di comunicazioni non veritiere, anche relativamente ai presupposti del conseguimento dei benefìci, una sanzione pari fino al 200 per cento delle somme indebitamente corrisposte;
f) assicurare, nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefìci, la coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo costituito, la cui dotazione finanziaria è di 83 milioni di euro per il 2009, 200 milioni per il 2010, 312 milioni per il 2011, 350 milioni per il 2012, 383 milioni a decorrere dal 2013;
g) prevedere che, qualora nell’ambito della funzione di accertamento del diritto di cui alle lettere c) e d) emerga, dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui alla lettera f), il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne dia notizia tempestivamente al Ministro dell’economia e delle finanze ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Art.2 del Decreto del 19/05/1999 (Decreto Salvi)
1. Nell’ambito delle attività particolarmente usuranti individuate nella tabella A, allegata al decreto
legislativo 11 agosto 1993, n.374, sono considerate mansioni particolarmente usuranti, in ragione delle
caratteristiche di maggiore gravita’ dell’usura che esse presentano anche sotto il profilo dell’incidenza della
stessa sulle aspettative di vita, dell’esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari
caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socioeconomiche
che le connotano, le seguenti, svolte nei vari settori di attività economica:
“lavori in galleria, cava o miniera”: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
“lavori nelle cave” mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
“lavori nelle gallerie” mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e
continuità;
“lavori in cassoni ad aria compressa”;
“lavori svolti dai palombari”;
“lavori ad alte temperature”: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare
misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di due fusione, non
comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
“lavorazione del vetro cavo”: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
“lavori espletati in spazi ristretti”, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di
costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi
ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
“lavori di asportazione dell’amianto” mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.
2. Viene riconosciuto, per le mansioni elencate nel comma 1, un concorso dello Stato, che non puo’ superare
il 20% del corrispondente onere ed e’ attribuito nell’ambito delle risorse preordinate a tale scopo ai sensi
dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 11agosto 1993, n. 374, come introdotto dall’art. 1, comma 34,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Le organizzazioni sindacali, di cui all’art. 1, comma 1, dovranno congiuntamente formulare, entro il
medesimo termine previsto dall’art. 1, comma 2, le proposte per la determinazione delle aliquote
contributive, relative alle mansioni individuate nel comma 1, tenuto conto delle previsioni di cui al comma 2.
Decorso infruttuosamente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n.374, come sostituito dall’art. 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n.335