L’art. 2 comma 4 del D.L. 138 del 13 agosto 2011, dice: “a fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore sono adeguate all’importo di euro 2.500,00 (duemilacinquecento)”.

La norma è entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 13 agosto scorso.

Per quanto riguarda il pagamento dei premi assicurativi, la norma ha uno scarso impatto poiché rimane comunque in vigore l’art. 47 del Reg. Isvap n. 5/2006, per cui è fatto divieto di incassare per contanti premi per le polizze vita di qualsiasi importo e premi per le polizze ramo danni non RC Auto, di importo superiore a 750,00 euro.

In base alle nuove disposizioni potranno pertanto essere incassate per contanti polizze RC Auto di importo inferiore a 2.500,00 euro.

Infine la stessa normativa antiriciclaggio, si estende anche ai pagamenti effettuati tramite assegni bancari per i quali oltre il limite di 2.500,00 euro si applica, oltre alla clausola di non trasferibilità, l’identificazione dell’emittente.

Alessandro Gaetani

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