
Per la prima volta nella storia della giurisprudenza in campo assicurativo, un TAR Regionale – in questo caso il TAR Lazio con ordinanza del 7 settembre 2011, depositata il giorno dopo – ha disposto la sospensione degli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa (di seguito L.C.A.) della Faro Assicurazioni e Riassicurazioni (nella foto la pubblicità di nemmeno un anno fà).
L’ordinanza sospende e non annulla gli effetti della L.C.A. della Faro Assicurazioni e Riassicurazioni, configurandosi come un provvedimento tecnicamente sospensivo in vista della Camera di Consiglio, fissata nella stessa ordinanza all’1 dicembre 2011.
Questi gli effetti immediati:
- dall’8 settembre il patrimonio diviene nuovamente esposto all’azione dei creditori, avendo perso la segregazione di solito attuabile con L.C.A; Quindi le quietanze di risarcimento danni già firmate dagli aventi diritto sono di nuovo esigibili;
- le eventuali lettere di recesso ai sensi dell’art.169 d.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) che giungono alla Faro Assicurazioni e Riassicurazioni A dal 9 settembre, sono nulle;
Per evitare il prolungarsi della situazione di incertezza, – con i relativi effetti su chi ha stipulato polizze con la Faro Assicurazioni e Riassicurazioni, con contratti da rinnovare alla fine dell’anno – attendiamo gli sviluppi soprattutto in vista di eventuali ricorsi al Consiglio di Stato che potrebbe così, pronunciarsi prima della Camera di Consiglio del TAR del Lazio.
Alessandro Gaetani
Aggiornamento:
La situazione attuale della Faro Assicurazioni è di “operatività normale”.
Questo vuol dire che i contraenti delle polizze, fermo restando il rispetto dei tempi previsti dalle condizioni contrattuali sottoscritte, possono inoltrare le comunicazioni di disdetta delle stesse.
Alessandro Gaetani
Aggiornamento
Il 28 settembre u.s. è stata depositata l’ordinanza del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso in appello proposto dal Commissario straordinario di FARO Assicurazioni, che si opponeva all’ordinanza di sospensiva del decreto ministeriale di messa in liquidazione coatta amministrativa
Quest’ultima procedura viene pertanto ripristinata.
Dal 28 settembre u.s. riprenderanno a decorrere gli effetti dell’art. 169 del Codice delle Assicurazioni, come indicato dal Commissario liquidatore.
Come conseguenza quindi i contratti in corso di esecuzione saranno validi fino al 29 ottobre p.v e a questa data, se non disdettati, i contratti si risolveranno comunque ipso iure.
Gli assicurati potranno esercitare il diritto di recesso immediato del contratto con raccomandata AR, unitamente alla presentazione della richiesta di restituzione del premio pagato e non goduto.
Alessandro Gaetani
Il TAR del Lazio (sez.Terza TER) con Decreto depositato il 13/10/2011 ha disposto la procedura di liquidazione coatta amministrativa della Compagnia, rinviando la discussione alla Camera di Consiglio del 3/11/2011.
Pertanto la Compagnia torna ad essere in stato di Commissariamento e si sospendono ancora una volta i termini per la risoluzione ipso jure dei contratti assicurativi.
La situazione è particolarmente ingarbugliata, attendiamo quindi le prossime tappe della giustizia amministrativa (Consiglio di Stato – 28/10/2011, Tar Lazio – 03/11/2011, Tar del Lazio – 01/12/2011)
Alessandro Gaetani
Il 4 novembre u.s., è stata depositata presso il Tar del Lazio, sezione terza ter, l’ordinanza che ha revocato la precedente ordinanza che in via cautelare provvisoria, sospendeva l’efficacia del decreto del Ministero Sviluppo Economico di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività in tutti i rami e la liquidazione coatta amministrativa (dal 4 novembre, la Compagnia è nuovamente posta in L.C.A.).
L’art. 169 del Codice delle assicurazioni, ci suggerisce che, i contratti di assicurazione in corso di esecuzione continueranno a coprire i rischi fino al 19 novembre 2011.
Pertanto agli assicurati è consentito di esercitare il diritto di recesso immediato dal contratto inviando al commissario liquidatore la raccomandata con avviso di ricevimento.
Se non vi è recesso successivamente a tale data, i contratti saranno privi di ogni efficacia.
Alessandro Gaetani