Sab. Apr 27th, 2024

Oggi si è tenuto Telefisco Online – Tuttomanovra, un evento del Sole24Ore, realizzato sul web, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Mia sorella Cristina ha seguito la video- lezione dell’esperto Dott. Marco Piazza.

Ecco di seguito la sua relazione:

TASSE SU RISPARMIO

COME CAMBIA IL PRELIEVO SULLE RENDITE FINANZIARIE

Una novità che entrerà in vigore solo a partire dal 1° gennaio 2012 è la riforma fiscale delle rendite finanziarie. Non si tratta di una riforma radicale nel senso che il sistema di tassazione rimane impostato ai vecchi criteri che sono:

  • la tassazione per cassa dei redditi tranne che nell’ambito del cd. risparmio gestito dove la tassazione avviene per maturazione;
  • la separazione dei redditi da capitale, che sono gli interessi e dividendi prevalentemente, rispetto ai cd. capital gain, le minusvalenze e plusvalenze che derivano normalmente dalla cessione degli strumenti finanziari.

La vera novità è che le aliquote che attualmente sono fissate al 12,50% e al 27% vengono accorpate in un’unica aliquota che è del 20%.

Ci saranno quindi strumenti finanziari che registreranno un aumento delle aliquote e strumenti finanziari che registreranno una diminuzione delle aliquote. Il gettito finanziario previsto sarà sicuramente in aumento, quindi presumibilmente saranno maggiori gli strumenti finanziari dove si pagheranno più imposte.

Ma quali sono gli strumenti finanziari che passano dal 12,50% al 20%?

Prima di tutto tutte le cd. plusvalenze non qualificate, quindi le plusvalenze derivanti da una cessione di partecipazioni non qualificate e dalla cessione di obbligazioni, titoli similari alle obbligazioni, proventi dei fondi comuni d’investimento italiani e proventi dei fondi comuni d’investimento esteri, in particolare di quelli Europei armonizzati e non armonizzati con quello dello spazio economico europeo, non invece i fondi extra-europei perché i proventi dei fondi extra-europei continuano a essere tassati prima e dopo concorrendo alla formazione del reddito complessivo imponibile, quindi devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e sono tassati con l’aliquota progressiva irpef che arriva a un livello marginale del 43%.

Poi passano al 20% anche i proventi delle polizze di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario.

C’è però un’eccezione a questa regola generale e riguarda tutte le obbligazioni del tipo titoli di Stato e assimilati, riguarda quelli italiani, quelli degli enti locali italiani, i titoli assimilati degli enti sovranazionali riconosciuti in Italia come la Bei, l’Eurofima, etc. e i titoli degli Stati esteri purché divulghino scambio d’informazione. Quindi tutti questi titoli sovraesposti saranno tassati ancora al 12,50%.

Quali sono gli strumenti finanziari che scendono dal 27% al 20%?

I conti correnti, i depositi bancari e postali, i certificati di depositi, gli interessi sulle obbligazioni di emittenti privati ma con scadenza inferiore a 18 mesi, i cd. titoli atipici (ibridi, perpetual, subordinati), e i proventi dei fondi immobiliari esteri.

Sul fronte del risparmiatore la particolarità più importante sarà l’abbassamento della ritenuta dal 27% al 20% per i conti correnti, anche per quei conti correnti che sono i depositi a tempo ossia con una durata vincolata per un certo periodo di tempo, ma che hanno sempre la veste del conto corrente bancario.

Ci sono poi delle tipologie di reddito di capitale che non sono influenzate completamente dalla manovra, si tratta dei redditi di capitale e delle rendite finanziarie percepite nell’esercizio d’impresa, ad esempio:

obbligazioni sottoscritte da una società continuano ad avere interessi che concorrono complessivamente alla formazione del reddito imponibile, qui il problema della ritenuta non esiste, anche le plusvalenze sono tassate integralmente in caso di vendita delle obbligazioni.

In più per gli imprenditori le partecipazioni qualificate, quelle che danno oltre il 20 + 1% del diritto di voto o oltre il 25% della quota di capitale della società, in questo caso l’azionista o quotista persona fisica con partecipazione qualificata continuerà a essere tassato in caso di cessione della partecipazione, dichiarando il reddito e concorre a formare il reddito complessivo imponibile la plusvalenza nella misura del 49,72% e poi a quest’ammontare sarà applicata l’aliquota progressiva del 43% come aliquota marginale massima.

Andiamo a vedere le incongruità del sistema fiscale che partirà dal 1°gennaio 2012:

  • Normalmente nel nostro sistema le partecipazioni non qualificate sono sempre state tassate con un’aliquota più bassa delle partecipazioni qualificate, perché si presume che l’investitore non qualificato abbia meno capacità contributiva di chi possiede il 20% in più del capitale di una società. Invece adesso col nuovo sistema succede che la partecipazione non qualificata ha sempre una ritenuta del 20% per una persona fisica residente, mentre la partecipazione qualificata può avere una tassazione che complessivamente va dal 11,50% al 21.50% perché dipende dall’aliquota progressiva della persona. Quindi può capitare che se la persona ha un reddito basso, la partecipazione qualificata sia tassata di meno della partecipazione non qualificata.
  • Riguardo alle plusvalenze percepite dai soggetti non residenti, notiamo che una società non residente che vende una partecipazione non qualificata di una società italiana, nel caso in cui non abbia la convenzione, subisce un’imposta sostituiva del 20%. Una società non residente, che vende invece una partecipazione qualificata e non ha la convenzione, applica l’aliquota IRES del 27,50% sul 49,72% di plusvalenze tassabile e quindi subisce un’imposta IRES del 13,67%. Quindi una società non residente è tassata di meno se vende una partecipazione qualificata piuttosto che vende una partecipazione non qualificata e con una differenza anche abbastanza significativa. E anche per le persone fisiche non residenti, sulle plusvalenze, si verifica la stessa situazione che si ha per le persone fisiche residenti.

Riguardo agli effetti per i risparmiatori, che decidono di investire in attività finanziarie piuttosto che investirli in immobili o in altre categorie di investimento, in linea di massima si può dire che tutto il mondo del capital gain va a finire con l’imposta sostitutiva del 20%, quindi risparmio gestito, risparmio amministrato, fondi comuni immobiliari, anche quelli esteri, le polizze di assicurazione a contenuto finanziario. Però c’è la regola, secondo cui se in ogni forma d’investimento, con regole diverse ma con effetti simili, ci sono investimenti in strumenti finanziari del tipo titoli di Stato e assimilati, quelli italiani, quelli degli enti locali italiani, i titoli assimilati degli enti sovranazionali riconosciuti in Italia come la Bei, l’Eurofima, etc. e i titoli degli Stati esteri, l’imposta è rimasta al 12,50%.

Decorrenza

Queste nuove disposizioni entrano in vigore a partire dal 1°gennaio 2012, la regola generale è che si applicano ai redditi di capitale esigibili dal 1° gennaio 2012 e alle plusvalenze e minusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2012. Il concetto di esigibilità è un concetto difficile da comprendere perché non è la maturazione del reddito ma è il momento in cui il reddito può essere materialmente percepito.

Quindi se io ho delle obbligazioni che hanno una cedola che scade il31 marzo 2012, tutta questa cedola ha il regime nuovo della ritenuta del 20% e non del 12,50%, anche se parte della cedola matura prima del 31 dicembre. Questo problema però fortunatamente riguarda solo le obbligazioni emesse da società private, quindi non le obbligazioni bancarie e nemmeno le obbligazioni delle società quotate in borsa, che sono quelle più diffuse nel sistema. Per questi titoli “dei grandi emittenti” il criterio di applicazione è quello della maturazione, così la cedola che matura il 31 marzo sarà tassata fino al 31 dicembre col vecchio regime (12,50%) e dopo il 31 dicembre col nuovo regime (20%).

Per quanto riguarda le plusvalenze conta il realizzo e per il realizzo conta la cessione: – realizzo vuol dire contratto attraverso il quale è passata la proprietà del titolo dunque non rileva l’incasso del corrispettivo – .

Mentre per il dividendo conta, invece, la cassa pura cioè il momento in cui ho incassato il dividendo indipendentemente dalla deliberazione dei dividendi da parte della società.

Il risparmio gestito va per maturazione, quindi il risultato maturato fino al 31 dicembre sarà tassato al 12,50%, mentre il risultato maturato dopo il 31 dicembre sarà tassato al 20%.

Aspettiamo comunque che sia emanata qualche circolare ministeriale che chiarisca il regime, ci sono infatti molti aspetti che devono essere ancora chiariti proprio perché la norma è stata scritta molto in fretta e quindi ci sono problemi di coordinamento interno nella norma.

Bisognerà comunque tenersi costantemente aggiornati perché tutto si giocherà negli ultimi giorni dell’anno.

Cristina Gaetani

Laureata in Economia

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